• Detrazioni fiscali 2016 per le ristrutturazioni edilizie

Detrazioni fiscali edilizia 2016

La detrazione fiscale per interventi di ristrutturazione edilizia è un’agevolazione strutturale, fissata originariamente (dl 201/2011) al 36% per un importo complessivo non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare.
Aliquota e tetto, tuttavia, possono variare: la Legge di Stabilità (208/2015), per esempio, concede per il 2016 un bonus del 50% fino a 96.000 euro di spesa per immobile.
Dal 1° gennaio 2017, in assenza di altre modifiche, la detrazione ritornerà al 36% con il limite di 48.000 euro.

In generale, tra le più recenti novità spicca la maggiore detrazione Irpef e Ires per gli interventi su edifici in zone sismiche ad alta pericolosità (se adibite ad abitazione principale o ad attività produttive) e la detrazione Irpef per acquisti di immobili ristrutturati.

Bonus ristrutturazione


Rientrano nel bonus ristrutturazione le spese sostenute per ristrutturare abitazioni e parti comuni di edifici residenziali nel territorio dello Stato. Per calcolare la detrazione occorre far riferimento al totale delle spese sostenute con il criterio di cassa. Tale importo va ripartito tra tutti i soggetti che hanno sostenuto la spesa e che hanno diritto alla detrazione.

Il bonus è ammesso fino a quando si trova capienza nell’imposta Irpef annuale. La parte eccedente non potrà essere recuperata neanche in esercizi successivi.
Esempio: Irpef complessiva pari a 1.000 euro; quota annuale detraibile pari a 1.500 euro. La quota eccedente di 500 euro non potrà essere recuperata né chiesta a rimborso.
La detrazione è ripartita in 10 quote annuali a partire dall’anno in cui la spesa è sostenuta. Se si vende casa prima dei dieci anni, si può scegliere se continuare a godere delle detrazioni non ancora utilizzate o trasferirne il diritto all’acquirente (se persona fisica).

Beneficiari


Possono fruire della detrazione i seguenti contribuenti assoggettati a Irpef:
- proprietari e nudi proprietari
- titolari di un diritto reale di godimento
- locatari e comodatari
- soci di cooperative
- imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce
- soggetti di cui all’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata, alle stesse condizioni degli imprenditori individuali.

FONTE: www.pmi.it